Sez. 1, Sentenza n. 6019 del 16/04/2003 (Rv. 562192 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Amministrazione controllata - Presupposto - Stato di insolvenza - Sostanziale coincidenza con quello posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria delle garanzie reali - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di A.C. - Configurabilità - Soluzione di continuità tra le due procedura - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nell'ipotesi di successione della procedura fallimentare a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto "periodo sospetto" di cui all'art. 67 della legge fallimentare per l'esercizio dell'azione revocatoria relativamente alla concessione di garanzie reali decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento, atteso che il presupposto dell'ammissione all'amministrazione controllata è del tutto analogo a quello del fallimento, senza che spieghi, pertanto, influenza la circostanza che (come nella specie) tra le due procedure sia intercorsa soluzione di continuità (nella specie, decorso di circa cinque mesi tra la scadenza del biennio dell'amministrazione controllata e la dichiarazione di fallimento), atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa all'amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192, Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)