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Sez. L, Sentenza n. 5115 del 03/03/2010 (Rv. 612526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pubblico dipendente - Licenziamento disciplinare conseguente a procedimento penale - Disciplina del procedimento - Termini ex art. 19 della legge n. 19 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti a seguito di sentenza penale di patteggiamento, non si applica la disciplina del procedimento disciplinare prevista, in particolare, quanto ai termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento, dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, sia per la particolare connotazione del procedimento penale che si conclude con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 1999), sia per l'inapplicabilità, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale e speciale del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e disposizioni ad esso collegate) in seguito all'entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del d.lgs. n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), e all'abrogazione di tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regime giuridico del lavoro pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)