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Sez. L, Sentenza n. 17113 del 22/07/2009 (Rv. 610395 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale di patteggiamento - Efficacia nel giudizio disciplinare - Limiti - Fondamento - Valutazione della P.A. sull'idoneità del dipendente a mantenere il posto di lavoro - Autonomia.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610395-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena per i reati di turbativa d'asta e falsificazione di verbali, la sentenza penale è idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, trattandosi di reati dolosi, ma non rileva con riferimento alle valutazioni in essa contenute sulla commisurazione della pena, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare. Parimenti, non incide sulla scelta della sanzione disciplinare la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, posto che detta circostanza non preclude la concreta valutazione della P.A. circa l'idoneità del dipendente a mantenere il posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)