Sez. L, Sentenza n. 13905 del 20/10/2000 (Rv. 541123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione dell'addebito - Oggetto - Esposizione degli elementi essenziali del fatto - Sufficienza - Indicazione degli elementi soggettivi e delle disposizioni violate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nei licenziamenti disciplinari, il requisito della specificità degli addebiti contestati, di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 300 del 1970, è integrato dalla esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nei suoi elementi materiali e non richiede né l'indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate, né la specificazione dell'elemento soggettivo. (Nella specie al lavoratore - direttore di una filiale di grande magazzino - era stato addebitato di avere portato fuori dei locali di vendita e caricato sulla propria autovettura un televisore, senza avere previamente proceduto al suo acquisto; il giudice di appello aveva accolto l'impugnativa del conseguente licenziamento, rilevando che il fatto contestato non integrava l'ipotesi del furto consumato o tentato, per il mancato riferimento all'elemento soggettivo - la cui sussistenza aveva comunque escluso in punto di fatto - ma rappresentava semplice violazione di disposizioni aziendali; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per violazione del riportato principio e vizio di motivazione nel giudizio di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)