Sez. L, Sentenza n. 5786 del 06/12/1978 (Rv. 395601 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DIVERSA DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MERO RIFERIMENTO AD UN CRITERIO DI SOGGETTIVA POSSIBILITA DI INDIVIDUARE LA DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DIVERSA DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MERO RIFERIMENTO AD UN CRITERIO DI SOGGETTIVA POSSIBILITA DI INDIVIDUARE LA DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Il giudice del merito, pur essendo libero di seguire o meno le conclusioni del consulente tecnico di primo e di secondo grado o di preferire quelle dell'uno rispetto all'altro, deve dare del proprio convincimento una adeguata ed esauriente motivazione, mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una propria diversa valutazione. Mentre la generica ed apodittica dichiarazione di dissenso, senza alcuna giustificazione fondata su concreti elementi di giudizio che rendano possibile il controllo del ragionamento seguito dal giudice per la propria decisione, ed il mero riferimento ad un criterio di soggettiva possibilita di individuare la data di insorgenza del diritto alla pensione di invalidita, integrano il vizio di omessa motivazione censurabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)