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Sez. 2, Sentenza n. 1146 del 01/02/1995 (Rv. 490173 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Pluralità di consulenze tecniche d'ufficio - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490173-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Il giudice del merito, in presenza di un rilevante contrasto tra più consulenze tecniche d'ufficio, disposte ed espletate nel corso del processo, può ben seguire le conclusioni dell'una o dell'altra, ma è tenuto a fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto, enunciando gli elementi probatori, i criteri di valutazione, nonché gli argomenti logici e giuridici che lo hanno indotto alla scelta. Siffatto obbligo deve ritenersi ancor più cogente e rigoroso quando la preferenza sia accordata alla consulenza espletata per prima, sulle cui conclusioni quella successiva, dalla quale ci si discosta, abbia già portato il proprio ragionato esame critico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)