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Sez. 6, Sentenza n. 493 del 27/06/1979 Ud. (dep. 17/01/1980) Rv. 143941 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143941-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando il giudice di merito, applicando una causa estintiva del reato, ha rigettato l'istanza di assoluzione con formula piena, l'eventuale difetto di motivazione non e piu censurabile in Sede di legittimita perche, nel caso che la motivazione fosse ritenuta veramente manchevole, ne deriverebbe come conseguenza necessaria lo annullamento con rinvio della sentenza impugnata, decisione indubbiamente incompatibile col sistema normativo, di cui all'art 152 cod proc pen, secondo il quale non puo essere procrastinata l'applicazione della causa estintiva del reato almeno che non risulti gia acquisita, con precisa evidenza, la prova della innocenza dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)