Sez. 4, Sentenza n. 1534 del 30/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152266 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO APPLICATIVA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO APPLICATIVA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - INAMMISSIBILITÀ IN CASSAZIONE.*
Non è censurabile in Sede di legittimità, sotto il profilo della violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., la statuizione del giudice di merito di applicazione di una causa estintiva del reato, perché ne deriverebbe, in caso di effettiva carenza di motivazione, l'annullamento con rinvio della sentenza, incompatibile con l'esigenza di immediata dichiarazione della causa estintiva del reato ex art. 152, primo comma, cod. proc. pen.. (Conf mass n 143941; (Conf mass n 143888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)