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Sez. 3, Sentenza n. 5209 del 22/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153843 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ESTINZIONE DEL REATO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI MERITO - APPLICAZIONE DI FORMULA ASSOLUTORIA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153843-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ESTINZIONE DEL REATO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI MERITO - APPLICAZIONE DI FORMULA ASSOLUTORIA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La sentenza del giudice di merito che applichi una causa estintiva del reato escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., può essere oggetto del controllo di legittimità soltanto se dalla stessa sentenza impugnata risultino elementi di fatto tali da costituire prova evidente dell'esistenza di una causa di non punibilità. (Conf mass n 149052; (Conf mass n 143941; (Conf mass n 151643; (Conf mass n 147686; (Conf mass n 144069; (Conf mass n 152139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)