Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 29/04/1969 (Rv. 340125 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - AZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - AZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Il provvedimento del giudice delegato sulla domanda di ammissione al passivo esaurisce i suoi effetti nell'ambito del processo fallimentare e non produce la cosa giudicata, conseguenziale soltanto alla sentenza che decide definitivamente la contestazione sul credito. Pertanto, detto provvedimento non ha l'efficacia di precludere la proponibilita, in Sede ordinaria, dell'Azione individuale del creditore, gia iniziata in quella Sede, quando il fallimento sia chiuso o revocato, e sulla domanda stessa non sia stata pronunziata sentenza definitiva del tribunale fallimentare. (V 3782'68, massima n 337179 1861'67, massima n 328776 Conf 1955'67).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)