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Sez. 2, Sentenza n. 8942 del 29/10/1994 (Rv. 488322 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Norme relative all'intangibilità della legittima - Negozio preordinato alla loro violazione - Illicità del negozio dissimulato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488322-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

L'illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell'art. 1417 cod. civ. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all'intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)