Sez. 2, Sentenza n. 3212 del 10/10/1968 (Rv. 336141 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l'elemento oggettivo della privazione parziale o totale del possesso, violenta o clandestina, ma anche l'elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, che consiste nella consapevolezza, da parte dell'agente, di operare contro la volonta espressa o presunta del possessore. Tale elemento soggettivo puo talora desumersi anche per implicito dal fatto materiale dell'avvenuto spossessamento in modo violento o clandestino, ed il relativo apprezzamento del giudice di merito, involgendo una valutazione delle risultanze processuali, e incensurabile in Sede di legittimita ove sia sorretto da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici ma e pur sempre necessario che la particolare situazione psicologica dell'autore dello spoglio, al momento in cui attenta all'altrui possesso, risulti in modo certo e positivo, in modo cioe da non lasciare adito ad alcun dubbio. (V. N. 1584-66, mass. N. 323149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)