Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 20/06/1966 (Rv. 323149 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOGLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOGLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di spoglio l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, sia l'elemento soggettivo ossia l'animus spoliandi. Ad integrare lo spoglio e necessario il convincimento dell'agente di operare arbitrariamente contro il possessore e cioe la scienza e la consapevolezza di attentare all'altrui possesso; tale situazione psicologica, che concreta l'animus spoliandi, deve risultare in modo certo e positivo, in modo cioe da non lasciare alcun dubbio. L'apprezzamento della sussistenza di tale elemento e devoluto al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivato. (Conf sulla prima parte 930/63; sulla seconda parte 1108/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)