Sez. 5, Sentenza n. 26178 del 06/12/2011 (Rv. 620817 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento - Notifica a società dichiarata fallita - Luogo di esecuzione - Residenza anagrafica del curatore - Validità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notifica degli avvisi e degli atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento, emessi nei confronti di una società dichiarata fallita, è validamente effettuata presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, anche se questi abbia eletto il domicilio nel suo studio professionale, perché la disposizione che prevede la "facoltà del contribuente" di eleggere domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica - l'art. 60, comma primo, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - non riguarda l'ipotesi della notifica fatta a persona diversa dal contribuente, anche se legittimata a ricevere la notifica, e richiede, inoltre, nella sua seconda parte, il rispetto di condizioni relative alle formalità dell'elezione, in relazione alle quali l'onere della prova incombe su chi intende avvalersi di quest'ultima.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)