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Sez. 5, Sentenza n. 6113 del 16/03/2011 (Rv. 617444 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Contribuente - Elezione di domicilio ex art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effetti - Avviso di accertamento - Notificazione presso tale domicilio - Obbligatorietà - Notifica in luogo diverso - Invalidità.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617444-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'esercizio della facoltà, da parte del contribuente - ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, determina, in capo alla Amministrazione finanziaria, l'obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio; ne consegue che è invalida la notifica, nella specie dell'atto impositivo presupposto, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in luogo diverso dal domicilio eletto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)