Sez. 5, Sentenza n. 9214 del 09/04/2008 (Rv. 602701 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO | Notificazione a società fallita - Luogo di esecuzione - Sede legale - Ammissibilità - Esclusione - Domicilio del curatore - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO
In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione nei confronti di una società dichiarata fallita, va effettuata, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del curatore: l'assoggettamento alla procedura concorsuale, pur non determinando la nascita di un nuovo soggetto giuridico, comporta l'attribuzione della legittimazione processuale all'organo della procedura, in quanto il centro dell'attività opera, secondo l'"id quod plerumque accidit", presso il domicilio del curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)