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Sez. U, Sentenza n. 341 del 12/02/1970 (Rv. 345234 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE VIOLATE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTEMPORANEO ESERCIZIO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345234-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE VIOLATE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTEMPORANEO ESERCIZIO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il titolare del diritto di proprieta che ha subito lesione per violazione delle norme sulle distanze legali, puo esperire contemporaneamente l'Azione reale di restituzione in pristino e quella personale di risarcimento del danno, l'una volta a realizzare la sanzione diretta e l'altra a conseguire quella indiretta, con l'unico limite che, dal momento in cui la prima e attuata, la seconda si circoscrive ai danni causati dall'opera illegittima prima della eliminazione della stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)