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Sez. 2, Sentenza n. 3355 del 10/12/1973 (Rv. 367266 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE - CONTENUTO - RIDUZIONE IN PRISTINO E RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA CONTESTUALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367266-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE - CONTENUTO - RIDUZIONE IN PRISTINO E RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA CONTESTUALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il titolare del diritto di proprieta, che ha subito lesione per violazione delle norme sulle distanze legali puo esperire contemporaneamente l'Azione reale di restituzione in pristino e quella personale di risarcimento del danno; l'una volta a realizzare la sanzione diretta, l'altra a conseguire quella indiretta, con l'unico limite che, dal momento in cui la prima e attuata, la seconda si circoscrive ai danni causati dall'opera illegittima prima della sua eliminazione. (Conf 341/70, mass n 345234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)