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Sez. L, Sentenza n. 3354 del 14/06/1979 (Rv. 399753 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PRODUTTORI INCARICATI DALLA RAI-TV DI SCOPRIRE GLI EVASORI ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE).*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399753-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PRODUTTORI INCARICATI DALLA RAI-TV DI SCOPRIRE GLI EVASORI ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE).*

Se di norma il procacciamento di affari non S'inquadra nello schema giuridico della subordinazione, tuttavia non puo escludersi che il procacciatore, malgrado la natura della attivita da lui svolta, possa assumere la veste del prestatore d'opera subordinato quante volte egli venga a trovarsi in una posizione di dipendenza strutturale e funzionale nei confronti del soggetto con cui collabora con continuita ed esclusivita - o almeno con prevalenza tale da togliere rilievo alle prestazioni rese marginalmente in favore di terzi - di guisa che per la corretta individuazione della sua posizione giuridica non giova affidarsi a parametri assoluti ma e imprescindibile il procedere, caso per caso, all'unitaria e complessiva disamina delle modalita peculiari del rapporto. (nella specie, in applicazione del suddetto principio, e stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha ritenuto di carattere subordinato la prestazione dei "produttori" a favore della RAI, la cui attivita era diretta non alla promozione di affari, ma all'accertamento di infrazione all'Obbligo di abbonamento alle teleradiodiffusioni, e che erano obbligati a passare casa per casa per effettuare il cosiddetto censimento dell'utenza e tenuti quindi ad erogare energie e non gia a procurare un "risultato", in quanto il versamento del canone di abbonamento, obbligatorio per legge, non si configurava come frutto di "promozione" o "persuasione", ma come effetto secondario ed ulteriore dell'attivita dedotta in obligatione). (V 1423/72, mass n 358027; (V 455/70, mass n 345456; (V 3160/69, mass n 343132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)