Sez. 2, Sentenza n. 1423 del 10/05/1972 (Rv. 358027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
Se di norma il procacciatore di affari non si inquadra nello schema del rapporto di lavoro subordinato (come e da ritenere nel caso in cui risulti accertato il godimento di piena autonomia, con liberta di itinerari e di impiego del tempo, nonche il compenso a provvigione senza l'Assicurazione di un minimo, l'Onere delle spese e dei rischi, nonche il mantenimento dello ufficio e di impiegati propri), non e peraltro da escludere che egli possa assumere la veste di prestatore d'opera subordinato, quando sia in rapporto di collaborazione e di subordinazione verso il dirigente dell'azienda, prestando la sua opera con continuita ed esclusivita o almeno con prevalenza nei confronti di prestazioni ad altre ditte. Pertanto l'identificazione della posizione giuridica del procacciatore di affari non puo affidarsi all'applicazione di parametri assoluti e bene individuati, ma deve farsi caso per caso, con riguardo alle modalita particolari del rapporto, che rivestono il valore di indici relativi e che vanno, pertanto, esaminati unitariamente ai fini di un giudizio di prevalenza. (V 455'70, mass n 345456; 3160'69, mass n 343132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)