Sez. L, Ordinanza n. 22308 del 29/06/2026 (Rv. 679458-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Ricongiunzione di periodi ex l. n. 45 del 1990 - Riliquidazione della quota retributiva della pensione unica - Commisurazione al reddito convenzionale previsto dal Regolamento della Cassa - Esclusione - Ragioni. PROFESSIONISTI - PREVIDENZA - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali, in caso di ricongiunzione presso di essa di periodi assicurativi ai sensi della l. n. 45 del 1990, la riliquidazione della quota retributiva della pensione unica è correttamente operata in base ai redditi effettivi ricongiunti e non in base al reddito convenzionale previsto dall'art. 50, comma 3, del Regolamento della Cassa - la cui operatività, in base alle stesse previsioni regolamentari, quale legittima espressione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della Cassa, è limitata a chi abbia effettivamente pagato il contributo soggettivo minimo in quanto iscritto alla stessa - trattandosi di previsione derogatoria rispetto ai criteri generali, insuscettibile di applicazione estensiva.
Legge 05/03/1990 num. 45 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)