Sez. L, Sentenza n. 11795 del 02/08/2003 (Rv. 565643 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Lavoratore illegittimamente licenziato - Scelta della indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione - Diritto del lavoratore al risarcimento - Sussistenza - Possibilità di tener conto dell'aliunde perceptum per quantificare il risarcimento - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Anche quando il lavoratore illegittimamente licenziato, con atto di licenziamento nullo, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970, la corresponsione, in luogo della reintegrazione, della indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (fermo il diritto al risarcimento del danno), può ugualmente tenersi conto dell'aliunde "perceptum" da parte del lavoratore, ai fini della determinazione di quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)