Sez. L, Sentenza n. 14387 del 03/11/2000 (Rv. 541352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Continuità giuridica del rapporto di lavoro e rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro - Diritto del lavoratore al risarcimento - Sussistenza - Riduzione del risarcimento in relazione alle somme percepite dal lavoratore in seguito ed a causa della mancata prestazione lavorativa - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
In presenza di continuità giuridica del rapporto di lavoro, con rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da determinarsi, in difetto della prova di ulteriori pregiudizi, nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'illegittimo rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa opposto dal datore di lavoro; nella liquidazione del suddetto danno occorre tenere conto, in senso riduttivo, degli incrementi economici conseguiti dal lavoratore in seguito ed a cagione della mancata prestazione lavorativa. (Nella specie, ritenuta l'illegittimità della clausola contrattuale prevedente la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane SpA al raggiungimento della massima anzianità contributiva e accertata perciò la continuità del rapporto di lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno conseguente, aveva sottratto, a titolo di "aliunde perceptum", il trattamento pensionistico percepito dai lavoratori dopo l'illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)