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Sez. L, Sentenza n. 10155 del 16/05/2005 (Rv. 582226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Giudizio di impugnativa del licenziamento - Risarcimento del danno - Quantificazione - Elementi di prova acquisiti ritualmente al processo, atti a provare l' "aliunde perceptum" - Valutazione anche d'ufficio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Quando la rioccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tener conto - anche d'ufficio - ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo.(Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso, riformando la sentenza di merito laddove quantificava il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato in misura pari alle retribuzioni non percepite, senza considerare che, come risultava allegato dallo stesso lavoratore, questi, dopo il licenziamento subito dal Comando Nato del Sud Europa, era stato assegnato al Ministero della Giustizia come operaio qualificato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)