Sez. 1, Sentenza n. 668 del 22/01/1997 (Rv. 501957 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Effettuata ex art. 143 cod. proc. civ. in assenza dei presupposti - Conseguenze - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Opposizione - Efficacia sanante - Sussistenza - Motivi attinenti solo alla ritualità della notifica - Inammissibilità - Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello confermativa del rigetto dell'opposizione - Difetto di interesse - Conseguenze - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE
Il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla ma non è giuridicamente inesistente comporta che qualora la notificazione eseguita con modalità di cui alla norma sopraindicata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo l'opposizione dell'intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità, sicché ove l'opponente si limiti a dedurre l'inefficacia del decreto a norma dell'art. 644 cod. proc. civ. senza contestare ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse, rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l'appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull'opposizione e il ricorso per cassazione contro quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)