Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 10/10/1997 (Rv. 508736 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Decreto ingiuntivo - Notifica al rappresentante legale, ma presso la sede di altra società, rappresentata dal medesimo soggetto - Inesistenza della notifica - Esclusione - Legittimazione e interesse della società ingiunta ad opporsi - Sussistenza - Sanatoria del vizio della notifica - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Se un decreto ingiuntivo è notificato nelle mani dell'amministratore di una società ingiunta, ma presso la sede legale di altra società (art. 145 cod. proc. civ.), il cui rappresentante legale è il medesimo soggetto per entrambe, la notifica non è inesistente, perché tale qualifica non dipende dal luogo ove egli è presente, e perciò, da un lato, sussiste l'interesse e la legittimazione dell'ingiunta ad opporsi; dall'altro l'opposizione svolta, equivalente a tutti gli effetti alla costituzione in giudizio, sana il vizio della notifica (art. 156, terzo comma cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)