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Sez. 2, Sentenza n. 104 del 07/01/1984 (Rv. 432364 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - TRAMITE UN CONTRATTO A FAVORE DI TERZI EX ART. 1411 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432364-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - TRAMITE UN CONTRATTO A FAVORE DI TERZI EX ART. 1411 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Un diritto reale di servitù può scaturire anche da un negozio cui il titolare del diritto stesso sia rimasto estraneo, e qualificabile come contratto a favore di terzo secondo la previsione dell'art. 1411 cod. civ., a condizione che le parti di tale contratto abbiano inequivocabilmente manifestato una volontà diretta alla Costituzione della servitù medesima. Pertanto, qualora il costruttore di un fabbricato, negli Atti di vendita delle porzioni di proprietà esclusiva e delle quote di proprietà condominiale, abbia garantito la libertà dei beni da vincoli, oneri e diritti, "ad eccezione di servitù di passaggio su parti condominiali a favore di immobile limitrofo", deve escludersi che tali Atti possano essere invocati dal proprietario di detto ultimo immobile quale fonte della servitù, in quanto essi contengono una mera dichiarazione unilaterale di esistenza di un diritto di servitù già costituito, e, quindi, non valgono come contratti a favore di un terzo, in difetto del requisito sopra specificato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)