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Sez. 2, Sentenza n. 7026 del 28/11/1986 (Rv. 449106 - 01)

SERVITÙ - PREDIALE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449106-01

SERVITÙ - PREDIALE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Una servitù prediale può essere costituita anche mediante contratto a favore dei terzi, in base al combinato disposto degli artt. 1058 e 1411 cod. civ., atteso che non sussistono limiti qualitativi o quantitativi per la prestazione da rendersi al soggetto estraneo alla stipulazione, che ben può essere il beneficiario del trasferimento o della Costituzione di un diritto reale. Occorre però, anche in questo caso, come in ogni altra ipotesi di negozio a favore del terzo, non solo che lo stipulante vi abbia un interesse (non necessariamente patrimoniale), ma anche che la Costituzione del vincolo ed il correlativo vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti e che il peso sia imposto a carico del fondo del promittente ed a favore di quello del terzo, determinato od almeno determinabile. (Conf 104/84, mass n 432364; (Conf 4778/83, mass n 429667; (Conf 6871/82, mass n 424525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)