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Sez. 2, Sentenza n. 6688 del 14/11/1986 (Rv. 448837 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - OGGETTO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A FAVORE DI FONDO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448837-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - OGGETTO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A FAVORE DI FONDO ALTRUI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel contratto a favore di terzo (per la cui validità si richiede un interesse dello stipulante, ancorché di qualsiasi natura e quindi anche solo morale) non sussistono limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione da rendersi al terzo, la quale può consistere in un dare, in un facere, in un non facere, presente o futuro, od anche nella Costituzione di un diritto reale. Pertanto, con detto contratto, ben può costituirsi una servitù prediale a vantaggio di un fondo altrui, purché tale Costituzione risponda ad un qualsiasi interesse (non necessariamente patrimoniale) dello stipulante. (V 104/84, mass n 432364; (V 4778/83, mass n 429667; (V 1317/80, mass n 404389: sulla seconda parte; (V 3749/79, mass n 400181, sulla prima parte; (V 29/74, mass n 367519; (V 3484/69, mass n 343618; (V 1807/66, mass n 323528).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)