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Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000 (Rv. 535429 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Rilievo d'ufficio - Presupposti - Allegazione del fatto - Necessità - Allegazione con la comparsa conclusionale - Tardività - Rilievo ufficioso - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535429-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo e, poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato; pertanto, non essendo nella disponibilità delle parti il limite all'introduzione di fatti nuovi in appello, l'allegazione con la memoria conclusionale di un fatto rilevabile d'ufficio è tardiva e impedisce l'esercizio del potere ufficioso (nella specie, l'appellato aveva prodotto con la memoria conclusionale copia di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la cui efficacia intendeva far valere in giudizio e la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha confermato, correggendone la motivazione, la decisione di merito che aveva disatteso l'eccezione di giudicato per tardività della relativa produzione non sanata dal consenso della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)