Sez. 3, Sentenza n. 9491 del 20/04/2007 (Rv. 597860 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documentazione tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 184 cod. proc. civ. nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente implicante accettazione - Mera protrazione del silenzio della parte interessata - Rilevanza - Esclusione - Eccezione di giudicato fondata su documentazione irritualmente introdotta in causa con le difese conclusionali - Silenzio serbato dall'attore all'udienza di discussione - Accoglimento dell'eccezione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
In tema di deduzione istruttorie, la tardività della produzione documentale rispetto al termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis" nella controversia in questione) è rilevabile d'ufficio ad opera del giudice con il limite dell'accettazione del contraddittorio, ravvisabile in presenza di un comportamento della controparte che implichi tale accettazione, quale non può ritenersi il mero silenzio, per cui l'eccezione di giudicato fondata su provvedimenti prodotti con le difese conclusionali - e, perciò, travalicando il limite temporale di cui al citato art. 184 del codice di rito - va disattesa nel silenzio dell'attore all'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)