Sez. 3, Sentenza n. 26696 del 02/03/2011 Ud. (dep. 07/07/2011) Rv. 251001 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato - Imputato sottoposto a misura cautelare carceraria - Accertamento della pericolosità sociale - Contestuale sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari - Contraddittorietà - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Non è affetta da vizio di contraddizione nella motivazione la sentenza di condanna che disponga l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e quindi ne attesti la pericolosità sociale, e che, nel contempo, sostituisca la misura cautelare della custodia carceraria con la meno grave misura degli arresti domiciliari. (In motivazione la Corte ha precisato che solo una valutazione in termini negativi della pericolosità sociale, ad es. mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale, potrebbe costituire una remora alla decisione di espulsione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)