Sez. 2, Sentenza n. 47398 del 09/10/2003 Cc. (dep. 10/12/2003) Rv. 227579 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari - Motivazione attestante il comportamento collaborativo dell'indagato pur persistendo pressanti esigenze di cautela sociale - Illogicità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di riesame di misura cautelare, è viziata da contraddittorietà la motivazione con cui il giudice - applicando la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere - affermi che, pur sussistendo pressanti esigenze di cautela sociale, deve aversi riguardo al comportamento collaborativo dell'indagato idoneo a contrastare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., posto che le due contrastanti affermazioni non sono idonee a spiegare se la suddetta presunzione sia stata superata o meno, fermo restando che la mera confessione non è da sola sufficiente a garantire tale superamento. (Contrasto segnalato con relazione n. 13 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)