Sez. 4, Sentenza n. 15447 del 14/03/2012 Cc. (dep. 20/04/2012) Rv. 253507 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen. novellato dalla legge n. 125 del 2008 - Accertamento pericolosità sociale - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 cod. pen., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss cod. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)