Sez. 1, Sentenza n. 12806 del 18/12/1997 (Rv. 511016 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE | Assegno bancario - Emissione senza la indicazione del luogo e della data di emissione - Sanzione applicabile - Ex art. 25 del d.P.R. n. 642 del 1972, primo comma.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni della disciplina della imposta di bollo, la emissione di un assegno bancario privo della indicazione del luogo e della data di emissione va assoggettato alla sanzione pecuniaria prevista dal primo comma dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e non alla più grave sanzione prevista (per le trasgressioni relative alle cambiali) dal terzo comma dello stesso art. 25.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)