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Sez. 1, Sentenza n. 6469 del 18/07/1996 (Rv. 498610 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE | Negoziazione di assegni bancari privi dei requisiti di cui agli art. 1, 2, 3, 5 del R.D. n. 1736 del 1933 - Sanzioni applicabili.
Stato
decisa il 1996-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498610-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni della disciplina della imposta sul bollo, la negoziazione di assegni bancari privi dei requisiti di cui all'art. 1, nn. 1, 2, 3, 5 del R.D. n. 1736 del 1933 comporta l'applicazione della pena pecuniaria prevista per le cambiali dall'art. 25, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta) e non la più lieve sanzione prevista dal primo comma dello stesso art. 25.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)