Sez. 1, Sentenza n. 6469 del 18/07/1996 (Rv. 498610 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE | Negoziazione di assegni bancari privi dei requisiti di cui agli art. 1, 2, 3, 5 del R.D. n. 1736 del 1933 - Sanzioni applicabili.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni della disciplina della imposta sul bollo, la negoziazione di assegni bancari privi dei requisiti di cui all'art. 1, nn. 1, 2, 3, 5 del R.D. n. 1736 del 1933 comporta l'applicazione della pena pecuniaria prevista per le cambiali dall'art. 25, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta) e non la più lieve sanzione prevista dal primo comma dello stesso art. 25.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)