Sez. 1, Sentenza n. 20732 del 10/10/2011 (Rv. 619923 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata di procedura fallimentare - Computo - "Dies a quo" - Individuazione - Data della domanda d'insinuazione al passivo di credito per spettanze professionali legali - Precedente fase amministrativa di liquidazione delle spettanze professionali legali svoltasi dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, nell'ipotesi di credito per prestazioni professionali del legale del fallito, dalla domanda d'insinuazione al passivo con la quale s'instaura il rapporto processuale, non potendo essere computato, invece, il tempo impiegato per la liquidazione del compenso da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati, trattandosi di un procedimento a natura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)