Sez. 1, Sentenza n. 13088 del 28/05/2010 (Rv. 613635 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Accertamento - Preventivo esperimento di una fase amministrativa - Valutazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, stabilendo che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente e ragionevolmente da un tribunale indipendente ed imparziale, fa riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale ed esclude, pertanto, la possibilità di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, indipendentemente dal fatto che per esso sia previsto o meno un termine di durata. Il procedimento amministrativo, infatti, quand'anche abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere successivamente in via giurisdizionale, costituisce un mero presupposto dell'azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, essendo preordinato soltanto alla definizione della pretesa in via amministrativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo della durata di un giudizio in materia di pensioni svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, non aveva considerato il tempo necessario per la previa definizione del procedimento amministrativo che aveva condotto al provvedimento impugnato dinanzi al giudice contabile).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)