Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 17/11/2005 (Rv. 586231 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Non ragionevole durata - Determinazione - Procedimento amministrativo precedente quello giurisdizionale - Durata dello stesso - Computabilità - Condizioni - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nel computo della durata del processo va considerato l'eventuale precedente procedimento amministrativo soltanto qualora questo sia previsto come necessario per lo svolgimento del giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che presentassero il requisito della necessità le indagini svolte da commissioni del Ministero della difesa istituite al fine di acquisire elementi per la liquidazione del danno erariale cagionato dal richiedente l'equa riparazione per l'irragionevole durata dei successivi processi, cui era stato sottoposto in sede penale e di responsabilità amministrativa, sul rilievo che dette indagini non avevano in alcun modo concorso alla definizione del processo penale, conclusosi, per quanto atteneva agli interessi civili, con una pronuncia di condanna generica, e che alla Corte dei conti è esclusivamente ed interamente rimesso l'accertamento del danno erariale).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)