Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 07/11/1975 (Rv. 377979 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E DE RELATO - RICEVIMENTO DI UN PAGAMENTO - GIURAMENTO DE VERITATE O DE NOTITIA - RISPETTIVE CONDIZIONI - PRESTAZIONE - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E DE RELATO - RICEVIMENTO DI UN PAGAMENTO - GIURAMENTO DE VERITATE O DE NOTITIA - RISPETTIVE CONDIZIONI - PRESTAZIONE - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*
Configura giuramento de veritate, e cioe vertente su un fatto proprio del soggetto che deve prestarlo, quello deferito sul ricevimento o meno da parte del soggetto stesso di un determinato pagamento; in tal caso, pertanto, la dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare equivale a rifiuto di giurare, con conseguente soccombenza sul punto, e non a giuramento in senso negativo, come si verificherebbe ove la medesima dichiarazione venisse fatta nel giuramento de notitia, ovvero sulla conoscenza di fatti altrui. (V 3051/73, mass n 366780; 3621/69, mass n 343835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)