Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 16/11/1973 (Rv. 366780 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO 'DE VERITATÈ - IGNORANZA O DIMENTICANZA DEL FATTO - RIFIUTO DI GIURARE - EQUIVALENZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO 'DE VERITATÈ - IGNORANZA O DIMENTICANZA DEL FATTO - RIFIUTO DI GIURARE - EQUIVALENZA.*
Nel giuramento de veritate (vertente cioe sopra un fatto proprio della persona che deve prestarlo) la dichiarazione del giurante di ignorare o non ricordare equivale a rifiuto di giurare, con l'effetto della soccombenza del giurante rispetto alla domanda od al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e stato ammesso. (V 154/69, mass n 338071).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)