Sez. U, Sentenza n. 23540 del 18/11/2015 (Rv. 637295 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli dell'ordine - Funzioni esercitate - Natura amministrativa - Procedimento - Rinvio alle forme del rito penale - Limiti - Deliberazione - Collegialità - Sussistenza - Lettura del dispositivo in udienza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest'ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il rinvio ad esso, contenuto nell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934, opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze del Consiglio non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la relativa notifica all'interessato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 57, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 58, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 527, Cod. Proc. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)