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Sez. 3, Sentenza n. 191 del 24/01/1974 (Rv. 367782 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367782-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La presupposizione assume Rilevanza quando una determinata situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti, il cui verificarsi e indipendente dalla volonta degli stessi ed avente percio carattere obbiettivo, desumibile dal contesto del negozio, e che le parti hanno tenuto presente pur in Mancanza di un esplicito riferimento, in modo da formare il presupposto del negozio posto in essere, risulti in definitiva difforme da quella che era stata presupposta, determinando cosi, con efficacia ex tunc, la risoluzione del contratto. (V 2828'72, mass n 360525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)