Sez. 1, Sentenza n. 3293 del 30/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202147 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova del tossicodipendente - Dipendenza psicologica dallo stupefacente - Condizioni per la concessione - Sussistenza - Ragioni.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero, ai fini della concessione dello affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari indicati nell'art. 47-bis ord. pen., possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica: il tossicodipendente, infatti, non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)