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Sez. 1, Sentenza n. 3013 del 15/04/1999 Cc. (dep. 20/05/1999) Rv. 213388 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per tossicodipendenti - Presupposti per la concessione - Recupero da dipendenza dallo stupefacente - Nozione di dipendenza - Può essere anche solo psichica - Validità del criterio anche per la revoca dell'affidamento.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213388-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo, qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente, anche alla sola dipendenza psichica. E invero il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe (o ne assume in quantità ridotta e saltuaria), avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico. Ne consegue che è illegittima la revoca dell'affidamento in prova terapeutico (nella specie nei confronti di minorenne), fondata sul presupposto della mancanza di uno stato di tossicodipendenza fisica attuale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)