Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 21/04/1997 Cc. (dep. 16/06/1997) Rv. 207751 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendenti - Stato di dipendenza fisica - Necessità - Esclusione - Dipendenza psichica - Sufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Lo stato di tossicodipendenza in relazione al quale può essere disposto, ai sensi dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, l'affidamento in prova al servizio sociale, è riconoscibile non soltanto quando vi sia in atto uno stato di dipendenza fisica dalla droga, ma anche quando, superata la dipendenza fisica, residui soltanto quella di natura psichica.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)