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Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007 (Rv. 601261 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice tributario - Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova ex art.7 del d.lgs. n.546 del 1992 - Finalità - Integrazione degli elementi forniti dalle parti - Esclusione - Fattispecie in tema di consulenza tecnica d'ufficio estimativa.
Stato
decisa il 2007-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601261-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la possibile acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. (Facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che costituisce "error in procedendo" l'omesso ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio ai fini della determinazione del valore di terreni oggetto di compravendita, non essendo tale potere esercitabile in funzione di ricerca di dati che dovevano essere previamente allegati dalle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)