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Sez. L, Sentenza n. 7933 del 12/08/1998 (Rv. 517990 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Accertamento di mancanze del lavoratore poste a fondamento della contestazione di un licenziamento - Provenienza da parte del personale di vigilanza individuato ai sensi dell'art. 3 legge n. 300 del 1970 - Necessità - Esclusione - Controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti da parte dell'imprenditore direttamente o a mezzo dell'organizzazione gerarchica aziendale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517990-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA

In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, l'accertamento del fatto contestato al lavoratore non deve necessariamente provenire da un soggetto formalmente investito dei poteri di vigilanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, potendo invece provenire anche da un superiore gerarchico del lavoratore, atteso che l'imprenditore, nonostante la previsione di cui all'art. 3 legge n. 300 del 1970 (relativa all'obbligo di comunicazione dei nominativi e delle specifiche mansioni del personale addetto al controllo dell'attività lavorativa) conserva il potere, ai sensi degli art. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare (direttamente o attraverso la struttura gerarchica che a lui fa capo) l'adempimento della prestazione lavorativa e quindi di accertare eventuali specifiche mancanze, senza che ciò determini una lesione della libertà e dignità dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)