diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5599 del 09/06/1990 (Rv. 467587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 STATUTO LAVORATORI - CONTROLLO DIRETTO DELL'IMPRENDITORE O DI SUOI DIPENDENTI - AMMISSIBILITÀ - CARATTERE OCCULTO - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 STATUTO LAVORATORI - CONTROLLO DIRETTO DELL'IMPRENDITORE O DI SUOI DIPENDENTI - AMMISSIBILITÀ - CARATTERE OCCULTO - LICEITÀ.*

La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venir meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: e ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti - soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente adempiente dei dipendenti - né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato. (V 1263/82, mass n 419138; (V 3960/81, mass n 414615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)