Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565211 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Fideiussione bancaria - "Ius superveniens" - Nuova disciplina dei contratti stipulati dal consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
La nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui agli artt. 1469 - bis cod. civ., introdotta dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, non si applica ai contratti di fideiussione bancaria anteriormente stipulati, stante il generale principio di irretroattività della legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)